La Toscana ha la sua legge sul condono edilizio
In sette articoli la giunta regionale toscana ha stabilito, nei giorni scorsi, le modalità per accedere alla sanatoria sugli abusi edilizi. I contenuti della legge approvata dalla giunta sono molto restrittivi e netralizzano in buona parte la normativa nazionale. In Toscana quindi si potranno sanare solo piccoli abusi mentre non saranno mai condonabili le nuove costruzioni"Abbiamo approvato una proposta di legge pienamente coerente con la battaglie che abbiamo condotto contro il condono: consentirà di sanare solo piccoli abusi e non consentirà nuove edificazioni". Così l'assessore regionale al governo del territorio, Riccardo Conti, ha commenta il testo approvato nei giorni scorsi dalla giunta regionale.
"La sentenza della Corte Costituzionale, - ha aggiunto Conti - se da una parte ha consentito alle Regioni di stabilire modi e caratteristiche del condono, e quindi di avere piena competenza sulla materia, dall'altra ha fatto salva la legittimità del condono stesso. Abbiamo quindi dovuto applicare un principio da noi non condiviso, ma lo abbiamo fatto nella maniera più restrittiva possibile, in modo che non abbia conseguenze negative per il territorio e l'ambiente della nostra regione".
"Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria": si chiama così, comunque, la proposta di legge approvata dalla giunta toscana e che stabilisce come, sul territorio regionale, si applicherà il condono. La legge è l'ultimo atto di una battaglia istituzionale iniziata con l'impugnazione da parte della Regione della normativa sul condono edilizio varata dal governo e proseguita con la decisione della Suprema corte che, nel luglio scorso, ha riconosciuto alle Regioni piena competenza amministrativa in materia di condono. Se quindi spetta allo Stato stabilire la cornice giuridica del condono, le Regioni possono definirne modi e limiti. E questo è il compito della legge regionale e dei suoi sette articoli.
Le norme approvate dalla giunta regionale ammettono al condono chi abbia ampliato senza autorizzazione la costruzione originale destinata ad uso abitativo di non oltre 100 metri cubi. Sono quindi sanabili solo ristrutturazioni o piccoli ampliamenti: è il caso dell'apertura di una nuova finestra, della costruzione di pareti interne o di un soppalco, di lavori comunque di modesta entità. Lo stesso limite vale per le costruzioni destinate agli altri usi in zone residenziali o miste.
Per quanto riguarda le costruzioni destinate a uso non abitativo, ad esempio quelle agricole, commerciali, artigianali e industriali, esistenti in zone destinate alla produzione o all'agricoltura, viene ammessa la sanatoria per ampliamenti non superiori ai 300 metri cubi e che comunque non oltrepassino del 30 per cento la volumetria originaria dell'edificio. Per le costruzioni ad uso agricolo ampliate, si deve mantenere tale destinazione per venti anni dall'entrata in vigore della legge.
Non sono mai condonabili invece le nuove costruzioni, anche di volumetria minima e gli ampliamenti che superino i 100 metri cubi (nel caso di edilizia abitativa) e i 300 (per quella industriale e commerciale). Non sono ammesse a sanatoria le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, dei parchi e delle aree protette.
Sono inoltre esclusi dalla sanatoria gli abusi nei porti, nelle aree demaniali, in terreni gravati da diritti di uso civico, e quelli che comportino un cambiamento d'uso d'immobile in contrasto con gli strumenti edilizi vigenti.
Gli abusi possono essere sanati pagando un'oblazione e il doppio dei contributi di costruzione. La misura minima dell'oblazione da pagare allo Stato è di 516 euro, alla quale viene poi aggiunta una cifra correlata ai metri quadri condonati (da 60 a 150 euro a metro quadro a seconda del tipo di abuso), e cui la Regione aggiunge un ulteriore 10 per cento da versare ai Comuni "al fine - si legge nella proposta di legge - dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi". Devono poi essere pagati al Comune i contributi dovuti, per la dichiarazione di inizio attività o per la concessione edilizia, sia per gli oneri di urbanizzazione, sia per il costo di costruzione, in entrambi i casi aumentati del 100 per cento.
La normativa regionale è fortemente più restrittiva di quella nazionale. Chi volesse presentare domanda per un abuso che rientra nei limiti della legge nazionale, ma non di quella regionale può sanare la sua posizione dal punto di vista penale con il pagamento di una oblazione allo Stato, ma dal punto di vista amministrativo l'opera resta abusiva e quindi soggetta a ordine di demolizione da parte del Comune.
Chi ritiene di utilizzare la legge regionale per sanare un abuso dovrà infine aspettare la sua entrata in vigore, che avverrà immediatamente dopo la sua approvazione in Consiglio regionale, con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. A quel punto gli interessati potranno inoltrare domanda: avranno tempo fino al 10 dicembre.